Trattamento fiscale delle donazioni

Per persone fisiche
Deducibilità fiscale per le persone fisiche
A partire dall'11 marzo 2005, per effetto dell'art. 14 del D.L. 35/05 "Più dai, meno versi" (convertito in legge n. 80 del 13-5-2005 pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2005 n. 111) per tutte le persone fisiche sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 10% del reddito imponibile e comunque fino a 70.000 Euro a favore delle ONLUS.
I versamenti possono essere effettuati tramite: bonifico bancario, conto corrente postale, assegno bancario, assegno circolare, carta di credito.
Conservare la ricevuta ai fini fiscali.

Ecco come sono cambiate le condizioni con la nuova legge:

arimo-deducibilita pf
Fonte: Centro di servizio per il volontariato per la provincia di Milano.

Una persona con un reddito di 20.000 euro annui, su una donazione annua massima di 2.066 euro, con la precedente normativa poteva ottenere il rimborso fiscale di 393 euro (19%). Con la nuova normativa, il rimborso fiscale su donazioni di 2.000 euro annui arriva a 460 euro, quindi con un incremento di 67 euro rispetto a prima. Ciò è dovuto all'effetto della deducibilità del reddito imponibile, mentre la precedente normativa si basava sulla detraibilità dalle tasse.

 

Per le imprese
Deducibilità fiscale per le aziende
A partire dall'11 marzo 2005, per effetto dell'art. 14 del D.L. 35/05 "Più dai, meno versi"(convertito in legge n. 80 del 13-5-2005 pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 2005 n. 111) per i titolari di reddito di impresa sono deducibili le erogazioni
liberali in denaro per importo pari al 10% del reddito di impresa dichiarato nel limite massimo di 70.000 Euro per anno a favore delle ONLUS.

I versamenti possono essere effettuati tramite: bonifico bancario, conto corrente postale, assegno bancario, assegno circolare, carta di credito.
Conservare la ricevuta ai fini fiscali.

Ecco cos'è cambiato per le aziende:

arimo-deducibilita pg
Fonte: Centro di servizio per il volontariato per la provincia di Milano.


N.B. È ancora possibile avvalersi della precedente normativa (art. 65 del Dpr 917/86) se più vantaggiosa.

News

Iscriviti alla newsletter